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Cronaca

Barriere architettoniche: è sempre buio

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Una scala, un gradino, una pendenza troppo ripida, un pavimento sdrucciolevole, un sentiero di ghiaia: sono tanti gli ostacoli fisici che possono impedire o rendere difficoltosa la mobilità dei cittadini, in particolare di coloro che hanno capacità sensoriali o motorie ridotte.

Ad oggi, la legislazione italiana volta a prevedere e agevolare l’abbattimento delle barriere architettoniche si presenta come particolarmente vasta ed articolata, segno questo dell’importanza data alla fondamentale esigenza delle persone disabili di fruire in sicurezza degli spazi pubblici. Nonostante l’attuale normativa in materia di barriere architettoniche sia in vigore già dal lontano 1986 e si traduca in una serie di obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche comunali, accade ancora spesso di imbattersi in strutture ed edifici privi degli accorgimenti tecnici necessari a garantire il comodo uso degli spazi anche da parte delle persone diversamente abili.

L’art. 32 della legge 41 del 1986 sancisce, per ogni amministrazione comunale, l’obbligo di adottare il PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), contenente l’indicazione di tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi di proprietà comunale e proposte per la loro eliminazione, pena la nomina, da parte della regione, di un commissario ad acta volto alla realizzazione del piano. Oggi, a quasi 30 anni di distanza, sono ancora numerosi i comuni italiani che non si sono adeguati alla normativa.

Dalla lettura della legge quadro sull’handicap, in particolare dai commi che si occupano delle barriere architettoniche, emerge che in nessun caso le persone disabili possono essere escluse dalla fruizione dei servizi di cui ordinariamente godono gli altri cittadini. Ai sensi di tale legge, il comune può rilasciare concessioni edilizie solo in subordine al rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche, le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da comprometterne l’accessibilità ai disabili devono essere dichiarate inagibili o inabitabili e i relativi responsabili devono essere sanzionati, una quota di fondi deve essere riservata ad opere nell’edilizia residenziale pubblica e i regolamenti edilizi comunali devono essere adeguati alle norme vigenti.

La legge 118/1971 stabilisce la precedenza di assegnazione degli alloggi popolari al piano terra agli invalidi che presentino difficoltà motorie che ne facciano richiesta.

 

Tanto è quanto previsto dal quadro legislativo, ci chiediamo: come mai l’amministrazione comunale continua ad essere inadempiente?

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