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PUGLIA, SCUOLE NEL CAOS

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L’adozione di una nuova ordinanza regionale per disciplinare lo svolgimento delle attività didattiche fino al 5 marzo è stata annullata dal TAR Puglia, per presidente della Terza sezione, Orazio Ciliberti, appare contraddittorio nelle sue motivazioni e non coerente con la classificazione della Puglia in zona gialla. L'approccio "chiudo le scuole in attesa del vaccino", dunque, non va bene. "Se l’esigenza fondamentale fosse davvero quella dichiarata di consentire la “attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici”, il provvedimento regionale impugnato dovrebbe essere prorogato o rinnovato per un periodo più lungo, la qual cosa non potrebbe che vanificare l’apporto didattico e formativo dell’anno scolastico 2020-2021 per alunni e studenti in Puglia, in violazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dallo Stato".

Il Presidente della Regione, per evitare contrasti col provvedimento del giudice, ha emesso una nuova ordinanza che lega la temporanea sospensione della didattica in presenza ad un termine per la esecuzione della campagna vaccinale nelle scuole. Con questo si soddisfa un’esplicita richiesta di motivazione.

Poco prima della mezzanotte ha corretto il tiro attraverso una nuova ordinanza valida da oggi al 14 marzo, che ripropone la Ddi (didattica digitale integrata), ma con due novità significative: il prolungamento della durata fino al 14 marzo; la possibilità per le famiglie di richiedere la didattica in presenza presso le scuole dell’infanzia e del ciclo primario, dove è stata rimossa la soglia del 50 percento della popolazione studentesca per classe. Tale limite rimane invece nelle scuole superiori.

Il testo e:

1.      Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

2.      Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata;

3.      Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente www.regione.puglia.it Pagina 7 affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe;

4.      I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;

5.      Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.

6.      Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.

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