Cronaca

Divieto utilizzo di botti natalizi

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Le conseguenze negative collegate all’utilizzo dei petardi e dei fuochi d’artificio comportano una condizione di forte stress e di disorientamento tale da indurre ad un calo della capacità percettiva sia per l’uomo che per la specie animale.

Richiamandosi all’art. 703 del Codice Penale (“Accensioni ed esplosioni pericolose”), la LIPU e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno inviato, l’11 scorso, una nota all’Amministrazione Comunale per richiamare l’esigenza di garantire la sicurezza di tutti (umani ed animali) e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, chiedendo l’emanazione di un’ordinanza per far divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.

Prontamente il Sindaco ha emesso quanto richiesto dalle associazioni trasmettendola alla Polizia Municipale ed alle forze dell’ordine perché ne sia garantita l’osservanza - con l’invito ad intensificare i controlli - il primo cittadino impone sull’intero territorio comunale, dalle 20 del 16 Dicembre 2017 e fino all’alba del 7 gennaio 2018, il divieto di vendita ed uso di prodotti pirotecnici. La decisione, spiega il primo cittadino, «è stata presa per tutelare la quiete pubblica, prevenendo il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, soprattutto anziani e minori, ma pure per garantire l’incolumità psico-fisica degli animali», in considerazione del persistere di un utilizzo a volte irresponsabile e pericoloso di ordigni e prodotti pirotecnici. Motivi per i quali si prescrive una serie di divieti che riguardano, in particolare, la vendita «in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie IV e V, compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie». Nello specifico, vengono interdetti l’uso e la vendita dei fuochi «che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminoso». Ulteriori restrizioni sono fissate per i minorenni anche con riguardo all’utilizzo dei fuochi esclusi dai divieti elencati, mentre sono ovviamente esclusi dall’elenco delle restrizioni soltanto gli spettacoli professionali debitamente autorizzati. Ma c’è di più: confermato il divieto – introdotto già lo scorso anno - «per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, finestre balconi, lastrici solari et similia, di consentirne a chiunque l’uso per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza», alla sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra i 25 ed i 500 euro per i trasgressori si aggiunge la sospensione dell’autorizzazione o licenza, per 10 giorni, a carico dei venditori di fuochi proibiti titolari di licenza amministrativa.

 

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